Articolo 197 bis del codice di procedura penale

Art. 197-bis.
(Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).
1.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
2.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. (155) ((244))4.Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non puo' essere obbligato a deporre sui fatti per i quali e' stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non puo' essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si procede o si e' proceduto nei suoi confronti.
5.In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
6.Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3. (155) ((244))---------------AGGIORNAMENTO (155)
La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 21 novembre 2006, n. 381 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2006, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 197-bis, commi 3 e 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile. ---------------AGGIORNAMENTO (244)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2016 - 26 gennaio 2017 , n. 21 (in G.U. 1ª s.s. 1/2/2017, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 6 "nella parte in cui prevede l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perche' il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile".
Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 3 "nella parte in cui prevede l'assistenza di un difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-bis, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione "perche' il fatto non sussiste" divenuta irrevocabile".
Entrata in vigore il 1 febbraio 2017
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