Articolo 253 del codice di procedura penale

Art. 253. Oggetto e formalita' del sequestro1.L'autorita' giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
2.Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato e' stato commesso nonche' le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3.Al sequestro procede personalmente l'autorita' giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4.Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se presente.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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