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Articolo 1 del codice di procedura penale
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Articolo 1 del codice di procedura penale
Art. 1. Giurisdizione penale1.La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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Sentenze
• 193
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1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12268
4 massime
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2. Cass. pen., sez. V trib., sentenza 24/05/2023, n. 22635
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3. Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2023, n. 14960
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4. Cass. pen., sez. V trib., sentenza 03/04/2023, n. 14035
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5. Cass. pen., sez. V trib., sentenza 25/05/2023, n. 23031
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