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Articolo 1 del codice di procedura penale
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Articolo 1 del codice di procedura penale
Art. 1. Giurisdizione penale1.La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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Sentenze
• 212
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1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2018, n. 33208
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2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2008, n. 11655
2 massime
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3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2004, n. 12268
4 massime
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4. Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22635
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5. Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2023, n. 14035
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