Articolo 540 del codice di procedura penale

Art. 540. Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili1.La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno e' dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2.La condanna al pagamento della provvisionale e' immediatamente esecutiva.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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