Articolo 110 del codice di procedura penale

Art. 110. Sottoscrizione degli atti1.Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2.Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
3.Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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