Articolo 110 del codice di procedura penale
Art. 110. Sottoscrizione degli atti1.Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto, se la legge non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.
2.Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
3.Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
2.Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.
3.Se chi deve firmare non e' in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.
3. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-02-24, n. 202300159Provvedimento:Leggi di più...- art. 84 e 91 d.lgs. 159/2011·
- carenza di motivazione del provvedimento·
- criterio del "più probabile che non"·
- eccesso di potere·
- informativa antimafia interdittiva·
- pericolo di infiltrazione mafiosa·
- procedimento penale in corso·
- rapporti familiari e contiguità alla criminalità organizzata·
- tutela dei provvedimenti amministrativi·
- valutazione prefettizia