Articolo 191 del codice di procedura penale

Art. 191. Prove illegittimamente acquisite1.Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2.L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
((2-bis.Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale))
Entrata in vigore il 18 luglio 2017
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