Articolo 196 del codice di procedura penale

Art. 196. Capacita' di testimoniare1.Ogni persona ha la capacita' di testimoniare.
2.Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3.I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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