Articolo 42 del codice di procedura penale

Art. 42.Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione1.Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione e' accolta, il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento.
2.Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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