Articolo 282 del codice di procedura penale

Art. 282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria1.Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2.Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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