Articolo 522 del codice di procedura penale

Art. 522. Nullita' della sentenza per difetto di contestazione1.L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo e' causa di nullita'.
2.La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti e' nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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