Articolo 550 del codice di procedura penale

Art. 550.(Casi di citazione diretta a giudizio)1.Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2 La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d)violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e)rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
((e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale));
f)furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g)ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Entrata in vigore il 24 marzo 2016

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