Articolo 550 del codice di procedura penale
Art. 550.(Casi di citazione diretta a giudizio)1.Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2 La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d)violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e)rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
((e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale));
f)furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g)ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
2 La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:
a)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;
b)resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;
c)oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d)violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e)rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
((e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale));
f)furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;
g)ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e' proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.