Articolo 499 del codice di procedura penale

Art. 499. Regole per l'esame testimoniale1.L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici.
2.Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerita' delle risposte.
3.Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.
4.Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.
5.Il testimone puo' essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti.
((6.Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinita' delle risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. ))
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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