Articolo 254 del codice di procedura penale
Art. 254. Sequestro di corrispondenza((1.Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni e' consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorita' giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato. ))2.Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorita' giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli (( o alterarli )) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.
3.Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
3.Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati.
2. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-05, n. 202416131Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- art. 11, comma 11, d.lgs. 160/2006·
- Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)·
- disparità di trattamento·
- giurisprudenza della Corte Costituzione·
- incompatibilità con gli incarichi direttivi·
- mancato superamento della valutazione di professionalità·
- sequestro di corrispondenza·
- sospensione cautelare·
- utilizzabilità delle prove nel procedimento amministrativo·
- valutazione di professionalità
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-28, n. 202209343Provvedimento:Leggi di più...- annullamento d'ufficio·
- art. 107 Cost.·
- art. 28 T.U. Dirigenza giudiziaria·
- autotutela amministrativa·
- difetto di istruttoria e di motivazione·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- principio del giusto processo·
- principio di buona fede·
- principio di imparzialità e buon andamento·
- principio di proporzionalità·
- rinvio della trattazione della causa·
- sospensione dell'esecutività della sentenza·
- sviamento di potere·
- travisamento dei fatti·
- tutela dei dati personali·
- utilizzabilità delle chat come prova·
- violazione del giudicato·
- violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo·
- violazione dell'art. 21 nonies l. 241/1990