Articolo 335 del codice di procedura penale
Art. 335. Registro delle notizie di reato1.Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa ((, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice.
Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.))((1-bis.Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter.Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.))2.Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3.Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai respettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis.Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter.Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.
Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.))((1-bis.Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-ter.Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.))2.Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3.Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona offesa e ai respettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis.Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter.Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.