Articolo 61 del codice di procedura penale

Art. 61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato1.I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
2.Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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