Articolo 287 del codice di procedura penale

Art. 287. Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive1.Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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