Articolo 327 del codice di procedura penale
Art. 327. Direzione delle indagini preliminari1.Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (( che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. ))