Articolo 327 del codice di procedura penale

Art. 327. Direzione delle indagini preliminari1.Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria (( che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. ))
Entrata in vigore il 28 aprile 2001
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