Articolo 648 del codice di procedura penale

Art. 648. Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali1.Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione.
2.Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per cassazione, la sentenza e' irrevocabile dal giorno in cui e' pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.
3.Il decreto penale di condanna e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1988
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