Articolo 676 del codice di procedura penale
Art. 676. Altre competenze1.Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate ((e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis)). In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.
2.Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
(231)
-------------AGGIORNAMENTO (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica".
2.Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena, il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.
(231)
-------------AGGIORNAMENTO (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l'ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell'esecuzione, nelle forme dell'udienza pubblica".
3. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-12-01, n. 202202671Provvedimento:Leggi di più...- art. 22 d.lgs. 114/1998·
- art. 71 d.lgs. 59/2010·
- condanna penale per reati contro l'igiene e la sanità pubblica·
- decreto penale di condanna·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- divieto di esercizio attività commerciale·
- estinzione del reato·
- principio di proporzionalità·
- requisiti di onorabilità per l'esercizio di attività commerciali·
- revoca autorizzazione attività commerciale·
- violazione del contraddittorio procedimentale
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-01, n. 202302184Provvedimento:Leggi di più...- affidamento nel lavoro pubblico·
- art. 444 c.p.p.·
- art. 445 c.p.p.·
- art. 73 d.P.R. 309/1990·
- concorso pubblico·
- condanne penali·
- esclusione da graduatoria·
- improcedibilità del ricorso·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di buona amministrazione·
- principio di parità di accesso ai cittadini negli impieghi pubblici·
- usucapione dei reati·
- valutazione dei titoli nel concorso pubblico