Articolo 671 del codice di procedura penale

Art. 671.Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato1.Nel caso di piu' sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. (( Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi e' la consumazione di piu' reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. ))2.Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma del codice penale.
3.Il giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi' la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
Entrata in vigore il 22 febbraio 2006
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