Articolo 523 del codice di procedura penale

Art. 523. Svolgimento della discussione1.Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni ((, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis )).
2.La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
3.Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.
4.Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica e' ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
5.In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullita', la parola per ultimi se la domandano.
6.La discussione non puo' essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessita'. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.
Entrata in vigore il 3 gennaio 2001

Sentenze175

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