Articolo 289 del codice di procedura penale
Art. 289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio1.Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti.
2.Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65. ((Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294))3.La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
2.Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65. ((Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294))3.La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.
1. TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2024-03-22, n. 202400156Provvedimento:Leggi di più...- accertamenti disciplinari·
- art. 1392 D.Lgs. n. 66/2010·
- art. 1393 D.Lgs. n. 66/2010·
- art. 867 D.Lgs. n. 66/2010·
- art. 915 D.Lgs. n. 66/2010·
- decorrenza della sanzione disciplinare·
- eccesso di potere·
- graduabilità delle sanzioni disciplinari·
- intercettazioni telefoniche·
- perdita del grado·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- procedimento disciplinare·
- ricezione di somme indebite·
- sanzione disciplinare·
- sospensione precauzionale·
- utilizzabilità delle prove disciplinari·
- violazione dei doveri militari
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-10-06, n. 202308700Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 octies l. n. 241 del 1990·
- art. 289 c.p.p.·
- atto vincolato·
- cessazione della materia del contendere·
- compensazione delle spese di giudizio·
- erronea applicazione della normativa·
- misure cautelari·
- motivazione dell'atto amministrativo·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- procedimento amministrativo·
- revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza·
- sospensione temporanea dai pubblici uffici·
- travisamento dei fatti·
- tutela della privacy·
- usucapienza delle autorizzazioni di polizia
4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-12, n. 202414236Provvedimento:Leggi di più...- condanna penale·
- discrezionalità amministrativa·
- interdizione temporanea dai pubblici uffici·
- misure cautelari·
- pena accessoria·
- principio di proporzionalità·
- procedimento penale·
- revoca della sospensione·
- sospensione condizionale della pena·
- sospensione facoltativa·
- sospensione obbligatoria·
- sospensione precauzionale dall'impiego·
- tutela del prestigio dell'amministrazione