Articolo 342 del Codice di procedura civile
Art. 342.
(Forma dell'appello).
((L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.))((178))
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
(171) (173)
---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." --------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." --------------AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
-----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Forma dell'appello).
((L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilita', l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.))((178))
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
(171) (173)
---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." --------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." --------------AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
-----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023". ---------------AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2023, n. 33954Provvedimento: Numero registro generale 26259/2019 Numero sezionale 487/2023 Numero di raccolta generale 33954/2023 Data pubblicazione 05/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INDEBITO Dott. BIAGIO VIRGILIO - Primo Presidente ff- ARRICCHIMENTO RAFFAELE GAETANO Dott. -Presidente di Sezione- ANTONIO FRASCA Ud. 07/11/2023 - Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Consigliere- PU Dott. FABRIZIA GARRI - Consigliere - R.G.N. 26259/2019 Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere - Rep. Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Dott. MAURO …Leggi di più...- sussidiarietà ex art. 2042 c.c·
- presupposti – fattispecie·
- carattere sussidiario·
- obbligazioni in genere·
- nascenti dalla legge·
- ingiustificato arricchimento (senza causa)
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2023, n. 4835Provvedimento: Numero registro generale 24271/2016 Numero sezionale 2/2023 Numero di raccolta generale 4835/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Oggetto: PROPRIETÀ GI GI Primo Presidente f.f. Ud. 10/01/2023 GIACOMO TRAVAGLINO Presidente di sezione DANILO SESTINI Consigliere MASSIMO FERRO Consigliere TO GIUSTI Consigliere ANTONELLO COSENTINO Consigliere ROSSANA MANCINO Consigliere LOREDANA NAZZICONE Consigliere ANTONIO SCARPA Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24271/2016 R.G. proposto da: EL ZO NA, CE ET, NI IA TT, NO IA LUISA, SOLARI IANUARIA, …Leggi di più...- documenti cartacei o telematici depositati in primo grado·
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3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2022, n. 8337Provvedimento: №8337-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE - Presidente Aggiunto - MARGHERITA CASSANO AVVOCATI GUIDO RAIMONDI - Presidente di Sezione - Ud. 22/02/2022 - BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - U.P.cam. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - R.G.N. 16301/2021 hon 8337 LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - Rep. MASSIMO FERRO - Consigliere - см ENRICO SCODITTI - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - -Rel. Consigliere -LOREDANA NAZZICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16301-2021 proposto da: CI DR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA …Leggi di più...- conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense·
- assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa·
- esclusione·
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- giudizi disciplinari
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2022, n. 927Provvedimento: AD 927-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: Oggetto LOCAZIONE USO PASQUALE D'ASCOLA Primo Presidente f.f. DIVERSO CARLO DE CHIARA Presidente di sez. Ud. 26/10/2021 - MASSIMO FERRO Presidente - PU R.G.N. 14228/2018 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - hon 927 Rep. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - cu ROSSANA MANCINO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Consigliere - ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14228-2018 proposto da: PALERMO, 仪 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI rappresentata e difesa dall'avvocato GIORGIO LI VIGNI; - ricorrente - …Leggi di più...- esclusione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- configurabilità·
- necessità·
- fondamento·
- disciplina ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011·
- proposizione dell’opposizione con citazione in luogo di ricorso·
- dichiarazione di inammissibilità·
- conseguenze·
- fase ulteriore del procedimento·
- natura di giudizio d’impugnazione·
- condizioni·
- riproposizione della domanda di merito non esaminata·
- applicabilità·
- oggetto
5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10242Provvedimento: 1 0242-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DONAZIONE CAMILLA DI IASI - Primo Presidente f.f. - · Presidente di Sezione -ANTONIO MNN Ud. 17/11/2020 - Presidente di Sezione - FRANCO DE STEFANO PU R.G.N. 14642/2016 Consigliere - ANTONIO VALITUTTI Ron 10242 Rep.GIACOMO MA STALLA -Consigliere - - Est. Consigliere - LUCIA ESPOSITO ALBERTO GIUSTI - Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ALDO CARRATO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14642-2016 proposto da: COMUNE DELLA SPEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in …Leggi di più...- cumulo di domande fra gli stessi soggetti – pronuncia su una (o più) di esse·
- criterio formale di distinzione – applicabilità·
- contrasto tra gli indici di carattere formale – conseguenze·
- natura di sentenza non definitiva·
- "ius superveniens"·
- non definitiva (o parziale)·
- provvedimenti del giudice civile