Articolo 342 del Codice di procedura civile
Art. 342.
(Forma dell'appello).
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
(171) ((173)) ---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." --------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." --------------AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
-----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
(Forma dell'appello).
L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilita', in modo chiaro, sintetico e specifico:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero.
(171) ((173)) ---------------AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994." --------------AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto:
- (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.";
- (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995." --------------AGGIORNAMENTO (136)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 54, comma 2) che la presente modifica si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.
-----------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2023, n. 33954Provvedimento: […] SU - ud. 07-11-2023 -3- Numero registro generale 26259/2019 Numero sezionale 487/2023 Numero di raccolta generale 33954/2023 Data pubblicazione 05/12/2023 residualità e ciò proprio perché l'azione proposta in via principale ex art. 1337 c.c. era stata disattesa dal Tribunale, […] Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 167 e 342 c.p.c., […] si ricaverebbe da talune disposizioni del codice civile che prevedono come alternativa l'azione di arricchimento rispetto ad altre (articoli 936 c.c., […] Così come nel caso dell'articolo 937 c.c. la scelta rimessa al proprietario se mantenere le opere fatte dal terzo sul proprio suolo anziché farle eliminare, […]Leggi di più...- sussidiarietà ex art. 2042 c.c·
- presupposti – fattispecie·
- carattere sussidiario·
- obbligazioni in genere·
- nascenti dalla legge·
- ingiustificato arricchimento (senza causa)
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2023, n. 4835Provvedimento: […] operando la presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale di cui all'art. 22 della legge 20 marzo 1865, […] espletata”. È stata comunque rigettata dai giudici di secondo grado la domanda di condanna 5 di 29 Numero registro generale 24271/2016 Numero sezionale 2/2023 Numero di raccolta generale 4835/2023 Data pubblicazione 16/02/2023 degli attori- appellati per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., […] IA SA NO e IA LA avverso la sentenza n. 1883/2016 della Corte d'appello di MA ha dedotto la violazione degli artt. 342 c.p.c., […] ha comportato in via generale l'abbandono della distinzione tra fascicolo d'ufficio e fascicolo di parte di cui agli articoli 168 e 169 c.p.c., […] ai sensi dell'articolo 12, […]Leggi di più...- documenti cartacei o telematici depositati in primo grado·
- ammissibilità·
- mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto·
- fondamento·
- esclusione·
- documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo·
- modalità·
- efficacia limitata al singolo grado di giudizio·
- presupposti·
- corretta allegazione della rilevanza in appello·
- utilizzabilità ai fini della decisione·
- omessa produzione della controparte·
- acquisizione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c·
- conseguenze·
- allegazione delle ragioni di rilevanza
3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2022, n. 8337Provvedimento: […] Paolucci ha violato l'art. 24, comma 3, cod. deont. forense, avendo formulato istanza di interrogatorio formale e prodotto documenti nella predetta controversia col AG; […] I motivi del ricorso vanno come di seguito riassunti:- 1) violazione degli artt. 111 Cost., 342 c.p.c. e 24 cod. deont. forense, in relazione agli artt. 56 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), 59 e 63 r.d. 22 gennaio 1934, […]Leggi di più...- conflitto di interessi ex art. 24 codice deontologico forense·
- assistenza del medesimo difensore di una s.n.c. e di alcuni soci della stessa·
- esclusione·
- fondamento·
- presupposti·
- sanzioni disciplinari·
- avvocato e procuratore·
- giudizi disciplinari
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/01/2022, n. 927Provvedimento: […] i motivi di appello, che norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata, non possono concernere anche il merito della domanda, il quale non ha, […] titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile. L'art. 4 cit. rileva, pertanto, […] o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli artt. 426 e 427 c.p.c. Ciò è dato intendere anche dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011, che, […] fra gli altri, degli articoli 426, […] SU - ud. 26-10-2021 -22- unificato pari quello previsto per i del comma 1-bis dello stesso articolo Così deciso in Roma, […]Leggi di più...- esclusione·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- configurabilità·
- necessità·
- fondamento·
- disciplina ex art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011·
- proposizione dell’opposizione con citazione in luogo di ricorso·
- dichiarazione di inammissibilità·
- conseguenze·
- fase ulteriore del procedimento·
- natura di giudizio d’impugnazione·
- condizioni·
- riproposizione della domanda di merito non esaminata·
- applicabilità·
- oggetto
5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10242Provvedimento: […] 1.7 Il settimo motivo denuncia la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e la mancata pronuncia su fatti prospettati dall'appellante, in relazione all'appello promosso avverso la sentenza del 2010, poiché la Corte d'Appello, […] I passaggi dell'evoluzione normativa riguardo all'istituto delle sentenze non definitive, dall'impostazione del legislatore del 1865 all'impianto previsto nel codice di procedura civile del 1940, fino all'intervento della L. 14 luglio 1950, n. 581, che, modificando gli artt. 279, 339 e 340 cod. proc. civ., […] 34 in virtù della formulazione di domanda di accertamento incidentale o per legge, per effetto di riunione dei processi ex artt. 40 e/o 274 c.p.c.), […]Leggi di più...- cumulo di domande fra gli stessi soggetti – pronuncia su una (o più) di esse·
- criterio formale di distinzione – applicabilità·
- contrasto tra gli indici di carattere formale – conseguenze·
- natura di sentenza non definitiva·
- "ius superveniens"·
- non definitiva (o parziale)·
- provvedimenti del giudice civile