Articolo 696 del Codice di procedura civile
Art. 696.
(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale).
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. ((L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta)). (56) (81) ((113a))((115))((116))((L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica)). ((113a))((115))((116))
Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. (88) (90)
--------------AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 471 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante". --------------AGGIORNAMENTO (81)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1996, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso". -------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ----------------AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006." ----------------AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore." --------------AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
(Accertamento tecnico e ispezione giudiziale).
Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualita' o la condizione di cose, puo' chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale. ((L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta)). (56) (81) ((113a))((115))((116))((L'accertamento tecnico di cui al primo comma puo' comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica)). ((113a))((115))((116))
Il presidente del tribunale o il conciliatore provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni. (88) (90)
--------------AGGIORNAMENTO (56)
La Corte Costituzionale con sentenza 9-22 ottobre 1990, n. 471 (in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante". --------------AGGIORNAMENTO (81)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-19 luglio 1996, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 24/7/1996, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza e' proposta, dopo averne acquisito il consenso". -------------AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ---------------AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ----------------AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006." ----------------AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore." --------------AGGIORNAMENTO (116)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27187Provvedimento: […] con sentenza 29 maggio/5 giugno 2003 n. 17418, ha riformato la sentenza pretorile in punto di giurisdizione, ed ha rimesso la causa al Tribunale di Roma quale Giudice di primo grado ai sensi dell'articolo 353 c.p.c.; […] si deve ricordare la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, […] art.2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). […] Sole in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.;Leggi di più...- fondamento·
- controversia relativa·
- esclusione·
- ammissibilità·
- domanda di mero accertamento di fatti o di interpretazione di norme o atti contrattuali·
- fattispecie relativa a calcolo della pensione di ex dipendenti fs·
- giurisdizione della corte dei conti·
- sussistenza·
- riliquidazione della pensione·
- civili e militari (dipendenti pubblici)·
- giurisdizione civile·
- ferrovieri·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- pensioni·
- domanda giudiziale
2. Trib. Como, sentenza 16/07/2024, n. 867Provvedimento: […] Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como, competente ex art. 20 cpc per il luogo in cui si sono verificati gli effetti dannosi ed è sorta la relativa obbligazione risarcitoria ex art. […] in via istruttoria: - acquisirsi fascicolo d'ufficio del procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 C.P.C. di cui a RG 3767/2019 Tribunale di […] accertata la perpetrata violazione degli obblighi in caso di sinistro di cui alle condizioni generali di contratto prodotte in atti, dichiararsi l'intervenuta decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa invocata ai sensi degli articoli 1913 e 1915 c.c. […] salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, cod. proc. civ., […]Leggi di più...
3. TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-05-12, n. 202300503Provvedimento: […] 7) L'area è stata infine restituita con un ritardo di 340 giorni rispetto a quanto pattuito del “disciplinare”, come accertato dal Tribunale della Spezia adito ai sensi dell'art. 696 C.p.c. […]Leggi di più...- diritto soggettivo·
- art. 11 L. n. 241/1990·
- interessi compensativi·
- giurisdizione amministrativa·
- occupazione temporanea·
- disciplinare di occupazione temporanea·
- inadempimento·
- art. 1218 CC·
- quantificazione del danno·
- risarcimento del danno·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- concessione edilizia
4. Trib. Roma, sentenza 20/02/2024, n. 3142Provvedimento: […] tempestivamente interrotta dal deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo, nel luglio 2019 (sull'efficacia interruttiva della prescrizione del ricorso ex art. 696 c.p.c. cfr. Cass., 24.8.2000, n. 11087).Leggi di più...
5. Trib. Bari, sentenza 16/04/2024, n. 1581Provvedimento: […] Con ricorso depositato il 23.12.2023 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l'Inps chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni 1) disporre con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca il termine per la notifica, ai sensi dell'art.696 c.p.c.;Leggi di più...