Articolo 380 bis del Codice di procedura civile
Art. 380-bis
(Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati).
Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore ((...)), puo' chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
((178))
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.
(171) (173)
------------AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". ---------------AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati).
Se non e' stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato puo' formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilita', improcedibilita' o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta e' comunicata ai difensori delle parti.
Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore ((...)), puo' chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391.
((178))
Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell'articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformita' alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell'articolo 96.
(171) (173)
------------AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". ---------------AGGIORNAMENTO (152)
Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche' a quelli gia' depositati alla medesima data per i quali non e' stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 7) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". -----------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso gia' notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non e' stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio". ---------------AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2023, n. 20621Provvedimento: […] Una recente modifica è stata introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, con l'inserimento del comma 1-quater.1 dell'art. 13, secondo cui le disposizioni di cui al comma 1-quater non si applicano quando il ricorso per cassazione viene dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-bis, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile. […] piuttosto, fornito dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. D'altro canto, al raddoppio del contributo unificato posto a carico dell'impugnante non è applicabile la disciplina definitoria e di riscossione delle sanzioni pecuniarie processuali prevista dagli artt. 1, 3, […]Leggi di più...- ragioni·
- improcedibilità·
- iscrizione a ruolo a cura del controricorrente·
- conseguenze·
- mancato deposito del ricorso·
- raddoppio del contributo unificato·
- attestazione del giudice dell'impugnazione·
- esclusione·
- versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. raddoppio del contributo)·
- doverosità·
- meccanismo sanzionatorio·
- impugnazioni civili·
- cassazione (ricorso per)
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2023, n. 34452Provvedimento: […] Il ricorso, già fissato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis-1 cod. proc. civ., […] n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 26769 del 23/10/2018; […] in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». […] ossia con una modalità idealmente più agile e di più lata applicazione, che si aggiungeva all'ordinario avviso di accertamento e concorreva con quelle del recupero attraverso l'accertamento automatizzato ex artt. 36 bis e 36, […]Leggi di più...- criteri distintivi tra le due tipologie di credito·
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- sanzioni civili e amministrative·
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3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9611Provvedimento: […] La questione riguarda la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. (Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, […] In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell'articolo 391. [III]. […] n. 206, che, nell'indicare i principi e criteri direttivi da rispettare nelle modifiche da apportare al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione, richiedeva (oltre che, […] pure dopo la costituzionalizzazione del «giusto processo», sarebbe stata lasciata al funzionamento dei meccanismi di astensione e ricusazione stabiliti dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura. […] da ultimo, nei modelli degli artt. 183-ter e 183-quater c.p.c., […]Leggi di più...- bis c.p.c·
- composizione del collegio giudicante come relatore·
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- cassazione (ricorso per)·
- procedimento
4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2022, n. 18641Provvedimento: […] inizialmente, assegnato alla Sesta sezione civile-2, il cui collegio designato, decidendo sulla base della proposta del relatore di manifesta infondatezza formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., con ordinanza n. 20804/2019, […] Con l'articolata censura formulata la ricorrente ha denunciato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 337-sexies, comma 1, c.c., e 6, […] da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. […]Leggi di più...- divisione·
- conseguenze·
- valore dell'immobile·
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- attribuzione della casa familiare al coniuge assegnatario·
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- scioglimento
5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/02/2022, n. 5624Provvedimento: […] del danno ex art . 1440 cod. civ., […] Parte ricorrente ha depositato memoria ex art . 380 - bis cod. proc. civ .. […] Il primo motivo denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt . 88, […] 189 e 190 c.p.c . nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ( art . 360 nn. 4 e 5 c.p.c .)», […] dispone che: «Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, […] SU - ud. 14-09-2021 -9- dell'articolo […]Leggi di più...- consulenza tecnica d’ufficio·
- ammissibilità·
- condizioni·
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- violazione·
- termine concesso alle parti per le osservazioni·
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- configurabilità·
- osservazioni delle parti oltre i termini fissati dal giudice·
- distinzioni·
- formulazione in comparsa conclusionale o in appello·
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- osservazioni successive·
- violazione dell'art. 88 c.p.c·
- rilievi critici delle parti