Articolo 614 bis del Codice di procedura civile
Art. 614-bis.
(Misure di coercizione indiretta).
Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. ((Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.)) Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612. ((178))
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. (171) (173)
---------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita". ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Misure di coercizione indiretta).
Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. ((Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.)) Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612. ((178))
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. (171) (173)
---------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita". ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19889Provvedimento: 19 889- 19 E T REPUBBLICA ITALIANA N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ricorso del P.G. nel- l'interesse della legge - GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - reclamabilità della sospensione pre-ese- cutiva (art. 615 c. 1 cpc) Presidente di Sezione - CAMILLA DI IASI Ud. 02/07/2019 - Presidente di Sezione - PU ANTONIO MANNA - -Presidente di Sezione - R.G.N. 3400/2019 from 19889 RAFFAELE FRASCA Rep.MARIA GIOVANNA SAMBITO - Consigliere - - Rel. Consigliere -FRANCO DE STEFANO ADRIANA DORONZO - Consigliere - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la …Leggi di più...- impugnazione·
- terdecies c.p.c·
- reclamo ex art. 669·
- ammissibilità·
- provvedimenti del giudice dell'esecuzione·
- all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)·
- esecuzione forzata·
- opposizioni
2. Trib. Massa, sentenza 23/09/2024, n. 544Provvedimento: Tribunale di Massa Sezione Civile Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanni Maddaleni SENTENZA IN PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE artt. 281 decies e segg. cpc Procedimento 331/2024 Tra RA NA ( c.f. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Calistri ed elett.te dom.ta in Montecatini Terme via Manin 32 presso lo studio del difensore - ricorrente Contro MA AS ( c.f. [...]) MA MU ( c.f. [...]) ES SA ( c.f. [...]) RO RK ( c.f. [...]) Tutti resistenti e contumaci Sulle seguenti conclusioni: parte ricorrente: come all'udienza del 20.9.2024 FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 281 …Leggi di più...
3. Trib. Monza, sentenza 16/01/2025, n. 120Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza N. R.G. 546/2024 Il Giudice all'esito dell'udienza del 16 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 546/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra: - CONDOMINIO ALESSANDRINA in persona dell'amministratore pro tempore con l'Avvocato Davide Longhi; - ricorrente; e - CA KA; - resistente contumace; MOTIVI DELLA DECISIONE Il condominio ricorrente ha agito in giudizio nei confronti della convenuta, precedente amministratrice del medesimo, per chiedere il risarcimento del danno derivante da svariati …Leggi di più...
4. Trib. Milano, sentenza 17/10/2024, n. 9041Provvedimento: N. R.G. 6968 / 2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano SEZIONE QUARTA CIVILE In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, promossa da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., CF/PI: 00818570012, con l'avv. Gentile Francesco -attrice- contro MI ITALY S.P.A., CF/PI: 02044670301, con l'avv. Turra Michela -convenuta- e con l'intervento di YM S.P.A., C.F. 07728800587 e P.I. 01853371001, con l'avv. Marzia Scura -intervenuta- CONCLUSIONI Per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. IN VIA PREGIUDIZIALE: - dichiarare la giurisdizione del giudice italiano in considerazione della natura …Leggi di più...
5. Trib. Foggia, sentenza 03/01/2024, n. 5Provvedimento: N. R.G. 9105/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Rosaria Sala ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. 9105/2017 promossa da: DR DI ST (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. MACCARONE ANTONIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il difensore; Attore contro UC DI ST (C.F. [...]); Convenuta Contumace Oggetto: Scioglimento Comunione. Conclusioni: come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con …Leggi di più...