Articolo 614 bis del Codice di procedura civile
Art. 614-bis.
(Misure di coercizione indiretta).
Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. (171) ((173)) ---------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita". ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Misure di coercizione indiretta).
Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di ogni circostanza utile.
Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.
Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. (171) ((173)) ---------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita". ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19889Provvedimento: […] Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, […] l'art. 5, […] «disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, […] nel caso degli artt. 373 e 649 cod. proc. civ. e dell'art. 5 d.lgs. 150/11 cit., […] in forza della previsione generalizzata dell'art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ.): si veda, […] come bene avverrebbe in ipotesi di provvedimenti ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ. - così determinato l'esatto ammontare del credito già recato da un titolo esecutivo tale definito dalla norma e quindi perfetto - oppure in caso di eterointegrazione del titolo stesso secondo i principi di Cass. […] 649 cpc), […]Leggi di più...- impugnazione·
- terdecies c.p.c·
- reclamo ex art. 669·
- ammissibilità·
- provvedimenti del giudice dell'esecuzione·
- all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)·
- esecuzione forzata·
- opposizioni
2. Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2024, n. 937Provvedimento: […] la motivazione delle sentenze della S.C. n° 17784,17785 e 17786 del 3/7/2019 sul punto in cui la Corte aveva ritenuto di dare applicazione al principio della “doppia retribuzione“ in termini sanzionatori attesa l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro privati del disposto dell'art 614 bis c.p.c. ossia della penale per l'inadempimento agli obblighi di fare. […] come tale, idonea a sollecitare approfondita verifica in questa sede, esclude altresì che l'atto introduttivo del grado sia inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc. […] il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., […]Leggi di più...
3. Trib. Taranto, sentenza 04/09/2024, n. 2229Provvedimento: […] 2760/21, pronunziata dal Giudice di Pace Taranto in data 29.12.2021, con la quale erano state accolte le domande di accesso ex art. 146 d.lgs. n. 20972005 e di condanna al pagamento di una somma ex art. 614 bis c.p.c., proposte in primo grado da EO NT;lamentava l'appellante: 1) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; […] comma 2 bis, secondo cui “[…] Rimane salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia.”, […] “[…] In difetto di tanto, circostanza che manifesterebbe volontà di inottemperanza all'ordine del giudice, in applicazione dell'art. 614 bis cpc, si determina nella misura diLeggi di più...
4. Trib. Pordenone, sentenza 11/01/2024, n. 19Provvedimento: […] 4] e le altre clausole convenute dalle parti [cfr. artt. 6, 9, 10 e 13]. […] La domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. ad una somma di denaroLeggi di più...
5. Corte d'Appello Roma, sentenza 03/05/2024, n. 1618Provvedimento: […] Con il quarto motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza dell'appalto tra MP e UE s.r.l., dal momento che avendo la banca beneficiato delle prestazioni rese, i pagamenti effettuati da UE devono intendersi liberatori ex artt. 29 e 27 […] Con il quinto motivo si deduce l'ulteriore vizio di motivazione incentrato in un'ottica sostanzialmente sanzionatoria nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Ciò comporterebbe una violazione dell'art. 614-bis c.p.c., inapplicabile al rapporto di lavoro, perché, di fatto, mira a sanzionare il datore di lavoro che non ottemperi all'ordine di riammissione in servizio ossia a un obbligo di facere infungibile.Leggi di più...