Articolo 614 bis del Codice di procedura civile

Versione29 dicembre 2022
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Art. 614-bis.
(Misure di coercizione indiretta).

Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice puo' fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalita' della stessa e di ogni circostanza utile.

Se non e' stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e' determinata dal giudice dell'esecuzione, su ricorso dell'avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 612.

Il giudice determina l'ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. (171) ((173)) ---------------AGGIORNAMENTO (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 9) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita". ---------------AGGIORNAMENTO (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". ---------------AGGIORNAMENTO (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Entrata in vigore il 29 dicembre 2022

Giurisprudenza+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2019, n. 19889
    Provvedimento: […] Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, […] l'art. 5, […] «disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, […] nel caso degli artt. 373 e 649 cod. proc. civ. e dell'art. 5 d.lgs. 150/11 cit., […] in forza della previsione generalizzata dell'art. 186-bis disp. att. cod. proc. civ.): si veda, […] come bene avverrebbe in ipotesi di provvedimenti ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ. - così determinato l'esatto ammontare del credito già recato da un titolo esecutivo tale definito dalla norma e quindi perfetto - oppure in caso di eterointegrazione del titolo stesso secondo i principi di Cass. […] 649 cpc), […]
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    • impugnazione·
    • terdecies c.p.c·
    • reclamo ex art. 669·
    • ammissibilità·
    • provvedimenti del giudice dell'esecuzione·
    • all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi)·
    • esecuzione forzata·
    • opposizioni

  • 2. Trib. Massa, sentenza 23/09/2024, n. 544
    Provvedimento: […] artt. 281 decies e segg. cpc […] Su tali premesse chiedeva la condanna dei resistenti al rilascio dell'immobile con imposizione del pagamento di una somma di denaro, giusta la previsione dell'art. 614 bis cpc, per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'immobile. Con vittoria delle spese. […] a conclusione della quale, in mancanza di istanze istruttorie, il giudice, giusta il combinato disposto degli articoli 281 terdecies e 281 sexies cpc, invitava il ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa, e quindi tratteneva la causa in decisione.
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  • 3. Trib. Monza, sentenza 16/01/2025, n. 120
    Provvedimento: […] La condanna sul punto, come richiesto dalla parte attrice ed in forza di quanto stabilito dall'art. 614 bis c.p.c., può essere presidiata con una sanzione giornaliera di euro 50,00 a partire dal settimo giorno successivo alla notifica della presente sentenza alla convenuta.
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  • 4. Trib. Milano, sentenza 17/10/2024, n. 9041
    Provvedimento: […] YM s.r.l. a propria cura e spese, con la fissazione a titolo di astreinte, 10 ex art. 614 bis c.p.c., di una somma non inferiore a euro 5.000,00, o diversa somma che sia ritenuta di giustizia, in caso di inosservanza del suddetto provvedimento entro n. 7 giorni, o diverso termine ritenuto di giustizia, dalla emissione della sentenza di primo grado, calcolata tenuto conto dei prevedibili pregiudizi a cui è esposta la esponente, della natura della prestazione richiesta e di ogni altra circostanza utile; […] € 50.689,60 a norma degli artt. 1201 (surrogazione per volontà del creditore ED) e 1916 c.c..
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  • 5. Trib. Foggia, sentenza 03/01/2024, n. 5
    Provvedimento: […] Non può trovare accoglimento l'istanza attorea ex art. 614 bis cpc (peraltro formulata soltanto in comparsa conclusionale), essendo l'invocata disposizione normativa relativa a “… provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro …”, fattispecie diversa da quella in oggetto.
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