Articolo 814 del Codice di procedura civile
Art. 814.
(Diritti degli arbitri).
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti.
(Diritti degli arbitri).
Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, salvo che vi abbiano rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non e' vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario e' determinato con ordinanza non impugnabile dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810 secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.
L'ordinanza e' titolo esecutivo contro le parti.
1. Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/2022, n. 13395Massima: Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell'arbitrato, operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza resa dalla corte di appello in sede di reclamo contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c., poiché quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato, senza che ne sia possibile la modifica o la revoca attraverso l'esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.Leggi di più...- determinazione·
- ricorso straordinario per cassazione·
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- liquidazione delle spese e dell’onorario spettante agli arbitri·
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- fondamento·
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- tariffe approvate con d.m. n. 140 del 2012·
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- ammissibilita' del ricorso
2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/12/2016, n. 25045Massima: Un controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine, per il principio della strumentalità delle forme - secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento dello scopo - occorre che esso contenga i requisiti prescritti dall'art. 371 c.p.c. in relazione ai precedenti artt. 365, 366 e 369, e, in particolare, la richiesta, anche implicita, di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 c.p.c..Massima: Nell’ipotesi in cui la determinazione del compenso agli arbitri, in ragione della composizione mista del collegio arbitrale, avvenga in via equitativa utilizzandosi i parametri di cui al d.m. n. 127 del 2004 (applicabile “ratione temporis”), anche il valore della controversia deve essere determinato alla stregua dei criteri generali previsti dall’art. 6 del d.m. citato, e cioè sulla base non di quanto richiesto dalla parte vincitrice ma di quanto liquidatole con la decisione, non essendo in tal caso applicabile l’art. 12 c.p.c., atteso che le tabelle di liquidazione sono strettamente collegate ai criteri generali di liquidazione dalle stesse previste, onde non è possibile applicare in via equitativa le une prescindendo dagli altri.Massima: Alla luce della compiuta giurisdizionalizzazione dell’arbitrato operata dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla corte di appello, in sede di reclamo, contro il provvedimento del presidente del tribunale di determinazione del compenso degli arbitri ex art. 814 c.p.c. come riformato dal d.lgs. citato, atteso che quell'ordinanza ha natura giurisdizionale a tutti gli effetti, ed è caratterizzata dai requisiti di decisorietà e definitività, incidendo sul diritto soggettivo al compenso con efficacia di giudicato senza che ne sia possibile la modifica o revoca attraverso l’esperimento di alcun altro rimedio giurisdizionale.Leggi di più...- atto denominato controricorso·
- art. 6 del citato d.m·
- applicabilità·
- art. 12 c.p.c. – inutilizzabilità·
- valore della causa·
- determinazione equitativa sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 127 del 2004·
- condizioni·
- ricorribilità ex art. 111 cost·
- validità come ricorso incidentale·
- ragioni·
- quantificazione·
- cassazione (ricorso per)·
- impugnazioni civili·
- arbitri·
- compenso
3. Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2022, n. 11958Provvedimento: […] 00, chiesero al Tribunale di Venezia, ex art. 814 cod. proc. civ., la liquidazione dei loro compensi nella misura da essi stessi quantificata nel pronunciato lodo ed al netto degli acconti ricevuti, oltre al rimborso delle spese (di segreteria e di c.t.u.) sostenute, […] V) «Violazione di legge per violazione o falsa applicazione degli artt. 10, 12 e 14 c.p.c. - Violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell'art. 1458 c.c. e del regime di retroattività degli effetti ivi contemplato», per non avere la corte distrettuale considerato che, nella specie, […] cui parametrare la quantificazione del loro, invocato compenso, deve essere determinato a norma del codice di procedura civile.Leggi di più...
4. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2010, n. 9750Provvedimento: […] Il Presidente del Tribunale di Siracusa, nel procedimento ex art. 814 c.p.c., iscritto al n. 745/04, su istanza degli avv.ti Tuccillo […] dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile e solo dopo avere accertato tale valore,può procedersi alla liquidazione dell'onorario nella misura tra il minimo e il massimo, previsto dal punto 9 della allegata tariffa, mentre il valore della controversia, secondo la richiesta della Edil Service ammontava a complessivi Euro 48.167,88 di tal che, applicando il punto 9 della tabella ne conseguiva un onorario tra un minimo di Euro 5.815,00 e un massimo di Euro 12.905.00;Leggi di più...
5. TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-01-18, n. 201800151Provvedimento: […] del giudicato formatosi sull'Ordinanza ex art.814 c.p.c. emessa dal Tribunale di Cosenza a definizione del proc. n.1684/2013 V.G. […] b) limitatamente a tale tipo di obbligazioni, senza la preventiva notifica del titolo e finché pende il termine conseguente, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata in nessuna forma: né per espropriazione, ai sensi del codice di procedura civile, né in sede di ottemperanza, ai sensi del codice del processo amministrativo; c) se è stata omessa la preventiva e rituale notificazione del detto titolo, […]Leggi di più...- ottemperanza al giudicato·
- notifica del titolo esecutivo·
- esecuzione forzata·
- art. 814 c.p.c.·
- art. 114 cod. proc. amm.·
- art. 112 cod. proc. amm.·
- mancanza di prova della notifica·
- termine di moratoria·
- commissario ad acta·
- inammissibilità del ricorso