Articolo 137 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 137
(Concorso formale e continuazione)
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con piu' sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui e' divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.
2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato e' applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena e' applicata su richiesta delle parti e altri reati.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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