Articolo 163 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 163
(Presentazione dell'arrestato per la convalida)
1. Nel caso previsto dall'articolo ((558))comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1999

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