Articolo 39 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 39
(Autenticazione della sottoscrizione di atti)
1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalita' puo' essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice conciliatore, dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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