Articolo 220 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 220
(Attivita' ispettive e di vigilanza)
1. Quando nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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