Articolo 187 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Art. 187
(Determinazione del reato piu' grave)
1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione piu' grave quella per la quale e' stata inflitta la pena piu' grave, anche quando per alcuni reati si e' proceduto con giudizio abbreviato.
Entrata in vigore il 5 agosto 1989
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