Articolo 1 del codice delle pari opportunità

Art. 1.(( (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di
opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita'). ))((1.Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.
2.La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
3.Il principio della parita' non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
4.L'obiettivo della parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.))
Entrata in vigore il 5 febbraio 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi