Articolo 110 del codice dei contratti pubblici

Art. 110.(Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)1.Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2.L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3.Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, puo' eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.
4.Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, ((si applica l'articolo 95 del medesimo codice)). Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e' sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. ((39))5.L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6.L'ANAC puo' subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessita' che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica, nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7.Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

(11) (22)(31) (39)

--------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale". --------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 372, comma 2) la presente modifica si applica "alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte". ---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. ---------------AGGIORNAMENTO (31)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. ---------------AGGIORNAMENTO (39)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Entrata in vigore il 24 agosto 2021

Sentenze184


  • 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202304464
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    • affidamenti di servizi·
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    • art. 141 TUEL·
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    • art. 50 TUEL·
    • art. 55 c.p.a.·
    • commissione straordinaria·
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    • difetto di legittimazione·
    • discrezionalità amministrativa·
    • gestione dei servizi pubblici·
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    • legittimazione ad intervenire·
    • oscuramento dei dati personali·
    • scioglimento degli organi comunali·
    • sindacato del giudice amministrativo·
    • sospensione cautelare·
    • spese di lite

  • 2. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-01-10, n. 202300344
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  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-16, n. 202305968
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    • appalti pubblici·
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    • penale contrattuale·
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