Articolo 6 del codice dei contratti pubblici
Art. 6.((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36))((48))-----------AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-02-15, n. 202403093Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- annullamento di gara·
- appalti pubblici·
- autotutela amministrativa·
- contratto-ponte·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del TAR·
- inammissibilità dei motivi aggiunti·
- procedura di gara·
- revoca di gara·
- violazione art. 76 d.lgs. 36/2023·
- violazione art. 95 d.lgs. 50/2016·
- violazione dei principi di concorrenza
2. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-12-23, n. 202200216Provvedimento:Leggi di più...- accesso ai documenti amministrativi·
- affidamento di servizi·
- art. 32 della legge provinciale n. 23/1992·
- art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016·
- cessazione della materia del contendere·
- controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione·
- diritto all'informazione·
- eccesso di potere·
- interesse qualificato·
- legge sulla trasparenza·
- legittimazione ad agire·
- modifica del contratto di appalto·
- procedura di gara·
- spese di lite·
- violazione del giusto procedimento
3. TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-02-22, n. 202400058Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- accesso civico·
- annullamento di atti amministrativi·
- appalti pubblici·
- art. 1, 3 della Legge n. 241 del 1990·
- art. 2, 8, 51 del D.L. n. 76 del 2020·
- art. 30, 60, 61, 62, 63, 77, 83 del D.Lgs. n. 50 del 2016·
- art. 3, 97 Cost.·
- art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013·
- commissione di gara·
- concorrenza·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- erroneità·
- esclusione da gara·
- illogicità·
- imparzialità della valutazione delle offerte·
- ingiustizia·
- irragionevolezza·
- norme sul procedimento amministrativo·
- offerta tecnica e offerta economica·
- parità di trattamento·
- pretestuosità·
- principio di distinzione tra offerta tecnica e offerta economica·
- proporzionalità·
- segretezza delle offerte·
- soccorso istruttorio·
- sospensione dell'efficacia dell'atto·
- sviamento·
- termine perentorio·
- trasparenza
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-12, n. 202401393Provvedimento:Leggi di più...- affidamento diretto·
- annullamento atti amministrativi·
- appalti pubblici·
- art. 7-ter d.l. n. 68/2022·
- convenzioni quadro·
- giurisdizione amministrativa·
- principio di ragione più liquida·
- procedura di affidamento·
- soglia comunitaria·
- spese di lite·
- violazione dei principi di trasparenza e concorrenza
5. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-05-18, n. 202308468Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di decreto·
- art. 86 d.lgs. 50/2016·
- autocertificazione del fatturato·
- compensazione delle spese processuali·
- disciplinare di gara·
- eccesso di potere·
- esclusione da gara d'appalto·
- mezzi di prova della capacità economica e finanziaria·
- referenze bancarie·
- requisiti di capacità economico-finanziaria·
- soccorso istruttorio