Articolo 86 del codice dei contratti pubblici

Art. 86.(Mezzi di prova)1.Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all'articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.
2.Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilita' all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
a)per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
b)per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarita' Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorita' competenti di altri Stati.
((2-bis.Ai soli fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 in capo all'operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 nonche' ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gia' acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, puo' procedere alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell'attestazione gia' rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validita' possono essere utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti di acquisto))3.Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).
4.Di norma, la prova della capacita' economica e finanziaria dell'operatore economico puo' essere fornita mediante uno o piu' mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non e' in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
5.Le capacita' tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o piu' mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantita' o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
5-bis.L'esecuzione dei lavori e' documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto ((con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies.)) L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere. ((12))6.Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneita' all'esercizio dell'attivita' professionale, la capacita' finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonche' eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

---------------AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 21) che la presente modifica si applica "alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi".
Entrata in vigore il 11 maggio 2019
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