Articolo 114 del codice dei contratti pubblici

Art. 114.(Norme applicabili e ambito soggettivo)1.Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell'Appendice 1 dell'Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea e' vincolata.
2.Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altresi' ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivita' una o piu' attivita' tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi.
3.Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa ((pubblicata compatibile con i Trattati)) avente l'effetto di riservare a uno o piu' enti l'esercizio delle attivita' previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacita' di altri enti di esercitare tale attivita'.
4.Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virtu' di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza.
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)).
6.Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 158 ((.))7.Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine «alimentazione» comprende la generazione, produzione nonche' la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121.
8.All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112
Entrata in vigore il 5 maggio 2017
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