Articolo 165 del codice dei contratti pubblici

Art. 165.(Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)1.Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato.
Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilita' che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.
2.L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice puo' stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, puo' essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilita' dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non puo' essere superiore al ((quarantanove)) per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.
3.La sottoscrizione del contratto di concessione ((puo' avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della)) presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56)). Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilita', intendendosi per tali la reperibilita' sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilita' di tali fonti e la congrua redditivita' del ((capitale investito. Per le concessioni)) da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando puo' essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticita' del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilita', e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non puo' essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non puo' essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonche' l'importo dei contributi pubblici, ove previsti.
4.Il bando puo' prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o piu' istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
5.L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di ((mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonche' di)) mancato collocamento delle ((obbligazioni emesse dalle societa' di progetto)) di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, ((comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione)). Resta salva la facolta' del concessionario di reperire la liquidita' necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purche' sottoscritte entro lo stesso termine ((rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)). Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo ((e del comma 3)), il concessionario non avra' diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva.
Il bando di gara puo' altresi' prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.
Entrata in vigore il 5 maggio 2017

Sentenze240


  • 1. TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202301353
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  • 5. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-31, n. 202305348
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