Articolo 119 del codice dei contratti pubblici

Art. 119.(Porti e aeroporti)1.Le norme del presente capo si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
Entrata in vigore il 19 aprile 2016
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