Articolo 119 del codice dei contratti pubblici
Art. 119.(Porti e aeroporti)1.Le norme del presente capo si applicano alle attivita' relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.