Articolo 2 del codice dei contratti pubblici
Art. 2.(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)1.Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nelle altre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto.
2.Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ((regionale)) ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3.Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
2.Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ((regionale)) ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
3.Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.