Articolo 46 del Codice del turismo

ART. 46

(( (Risarcimento del danno da vacanza rovinata). ))

(( Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non e' di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore puo' chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilita' derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilita' dell'occasione perduta.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel piu' lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Entrata in vigore il 6 giugno 2018

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