Articolo 50 del Codice del turismo

ART. 50

(( (Responsabilita' del venditore). ))

(( Il venditore e' responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attivita' professionale.
Entrata in vigore il 6 giugno 2018

Sentenze1


  • 1. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2020-11-03, n. 202000765
    Provvedimento:
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    • art. 61 della LR 27/2015·
    • concordato preventivo·
    • diritto comunitario (art. 17 della Dir. 2015/2302)·
    • legittimità costituzionale delle norme·
    • libertà di accesso e esercizio delle attività di servizi·
    • mancata iscrizione all'albo regionale dei direttori tecnici·
    • mancata polizza assicurativa·
    • obbligo di assicurazione per insolvenza dei venditori di pacchetti turistici·
    • requisiti per l'esercizio dell'attività di tour operator·
    • responsabilità civile del tour operator·
    • SCIA·
    • soccorso istruttorio·
    • sospensione attività commerciale
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