Articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale

Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato1.Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarita' del dato.
2.Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, ((ivi incluso il Ministero della giustizia,)) definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi.
3.L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato.
3-bis.COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
3-ter.Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2014
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