Articolo 40 del codice dell'amministrazione digitale

Art. 40. Formazione di documenti informatici1.Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le ((Linee guida)).
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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