Articolo 6 ter del codice dell'amministrazione digitale

Art. 6-ter.
(Indice ((dei domicili digitali))delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

1.Al fine di assicurare la pubblicita' dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi e' istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice ((dei domicili digitali)) della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati ((i domicili digitali)) da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
2.La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.
3.Le amministrazioni di cui al comma 1 ((e i gestori di pubblici servizi)) aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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