Articolo 43 del codice dell'amministrazione digitale

Art. 43.((Conservazione ed esibizione dei documenti))((1.Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformita' ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.))1-bis.Se il documento informatico e' conservato per legge da uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso al documento stesso ((ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma2.Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identita' digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis((ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione))3.I documenti informatici, di cui e' prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalita' cartacee e sono conservati in modo permanente con modalita' digitali, nel rispetto delle ((Linee guida)).
4.Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attivita' culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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