Articolo 55 del Codice del processo amministrativo

Art. 55


Misure cautelari collegiali

1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali della persona o ad altri beni di primario rilievo costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e' presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione e' effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente, se non e' ancora in possesso dell'avviso di ricevimento, puo' provare la data di perfezionamento della notificazione producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo' autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura cautelare, dispone che il tribunale amministrativo regionale provveda alla fissazione della stessa con priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'articolo 15, ((comma 4))
Entrata in vigore il 18 settembre 2012

Sentenze+500


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/09/2012, n. 15428
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    • 2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-04-18, n. 202400854
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      • annullamento parziale del provvedimento·
      • art. 3 l. 241/1990·
      • art. 6 l. 401/1989·
      • Daspo·
      • difetto di istruttoria·
      • eccesso di potere·
      • graduazione delle misure interdittive·
      • improcedibilità del ricorso·
      • misure di prevenzione·
      • principio di ragionevolezza·
      • proporzionalità delle sanzioni·
      • sospensione delle manifestazioni calcistiche·
      • violazione di legge

    • 4. TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202304464
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      • affidamenti di servizi·
      • art. 110 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50·
      • art. 141 TUEL·
      • art. 143 d.lgs. 267/2000 (TUEL)·
      • art. 50 TUEL·
      • art. 55 c.p.a.·
      • commissione straordinaria·
      • continuità amministrativa·
      • difetto di legittimazione·
      • discrezionalità amministrativa·
      • gestione dei servizi pubblici·
      • infiltrazioni mafiose·
      • interdittiva antimafia·
      • legittimazione ad intervenire·
      • oscuramento dei dati personali·
      • scioglimento degli organi comunali·
      • sindacato del giudice amministrativo·
      • sospensione cautelare·
      • spese di lite

    • 5. TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-16, n. 202407457
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      • comparazione tra candidati·
      • conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi·
      • deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura·
      • esperienza professionale nel settore requirente·
      • indici specifici e generali·
      • maggiore durata delle funzioni requirenti·
      • margine di apprezzamento del CSM·
      • sindacato giurisdizionale·
      • Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria·
      • valutazione delle attitudini e del merito
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